D.P.R. 237/1964
Art. 35 — Domicilio legale Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
Art. 35. Domicilio legale Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune: 1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune; 2) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune; 3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio; 4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore; 5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune; 6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune. Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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