D.P.R. 237/1964
Art. 33 — Organizzazione degli Uffici di leva di mare Gli Uffici di leva di mare hanno sede presso ogni Capitaneria di …
Art. 33. Organizzazione degli Uffici di leva di mare Gli Uffici di leva di mare hanno sede presso ogni Capitaneria di porto ed esercitano la loro competenza nei limiti del territorio di giurisdizione della Capitaneria di porta. Essi dipendono direttamente dal Ministro per la difesa e sono composti da personale compreso nelle tabelle organiche delle Capitanerie di porto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento ed ha confermato l'abrogazione dell'art. 33.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 33, comma 1.
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