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D.P.R. 237/1964

Art. 20 — Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva Il Ministro per la difesa puo': a) autori…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/20parte di D.P.R. 237/1964
Art. 20. Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva Il Ministro per la difesa puo': a) autorizzare l'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva; b) delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei relativi permessi. Per gli iscritti suddetti imbarcati su navi battenti bandiera estera valgono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 17.

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