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D.P.R. 237/1964

Art. 19 — Sospensione della facolta' di espatriare La facolta' di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai mi…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/19parte di D.P.R. 237/1964
Art. 19. Sospensione della facolta' di espatriare La facolta' di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, puo', in circostanze eccezionali, essere temporaneamente sospesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

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