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D.P.R. 237/1964

Art. 18 — Espatrio dei militari in congedo E' libero l'espatrio dei militari che abbiamo compiuto la ferma di leva o si…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/18parte di D.P.R. 237/1964
Art. 18. Espatrio dei militari in congedo E' libero l'espatrio dei militari che abbiamo compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla. L'autorita' che sopra intende all'espatrio, non appena il militare sia partito per l'estero, e' tenuta a notificare al competente comando del Distretto militare, se trattasi di militare dell'Esercito, al comando della Capitaneria di porto competente, se trattasi di militare della Marina, ovvero al competente comando di Regione aerea, se trattasi di militare dell'Aeronautica, le generalita', la data di partenza e la localita' verso la quale e' diretto l'espatriato.

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