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D.P.R. 237/1964

Art. 21 — Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera Gli iscri…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/21parte di D.P.R. 237/1964
Art. 21. Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare ed i militari in congedo, della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, debbono ottenere il nulla osta delle autorita' marittime. Le autorita' portuarie (Capitanerie di porto ed Uffici circondariali marittimi), in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera. Tali permessi hanno la durata di due anni e sono rinnovabili. Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta di cui sopra, debbono comunicare alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonche' il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati. I militari in congedo del C.E.M.M. che non si imbarchino entro sei mesi dalla data di concessione del permesso avuto, devono darne comunicazione all'autorita' che rilascio' il nulla osta. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 150.

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