D.P.R. 237/1964
Art. 142 — Prescrizione I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note preparatorie della leva di mare …
Art. 142. Prescrizione I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note preparatorie della leva di mare o dalle liste di leva di terra e di mare, nonche' il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione. Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 142, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.