D.P.R. 237/1964
Art. 141 — Pene per i favoreggiatori dei renitenti Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente e' punito con…
Art. 141. Pene per i favoreggiatori dei renitenti Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. Chiunque cooperi alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese a un anno. La stessa pena si applica a coloro che con artifizi o raggiri impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un iscritto. Se il colpevole e pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o impiegato dello Stato, la pena e' elevata fino a due anni di reclusione ed e' comminata la multa estensibile fino a L. 80.000.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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