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D.P.R. 237/1964

Art. 143 — Pene per i periti sanitari I medici chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva in qualita' di periti …

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/143parte di D.P.R. 237/1964
Art. 143. Pene per i periti sanitari I medici chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva in qualita' di periti sanitari, ovvero incaricati di effettuare particolari perizie, i quali ricevano doni od accettino promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni. La pena e' applicata tanto se i doni o le promesse furono da essi accettati dopo essere stati chiamati ad assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. Si fa luogo all'applicazione della pena qualunque sia l'esito della decisione del Consiglio di leva.

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