D.P.R. 1229/1959
Art. 129 — Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art
Art. 129. Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 130, e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire centocinquanta; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire trecento.
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