D.P.R. 1229/1959
Art. 128 — Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura seguen…
Art. 128. Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di competenza della Corte Suprema di Cassazione lire cinquanta; b) per tutti gli altri atti lire quaranta.
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