Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 130
D.P.R. 1229/1959

Art. 130 — Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: a) …

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/130parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 130. Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, a titoli equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire quaranta; b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire ottanta. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 129 Art. 131 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.