D.P.R. 420/1959
Art. 591 — Art. 134 del Testo Unico
Art. 591. (Art. 134 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO E SOTTOPASSAGGI Nei centri urbani tutti coloro che manifestano evidente impossibilita' fisica di servirsi dei sottopassaggi o dei soprapassaggi pedonali possono effettuare l'attraversamento a livello solo sotto la protezione di un agente del traffico.
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