Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 590
D.P.R. 420/1959

Art. 590 — Art. 134 dei Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/590parte di D.P.R. 420/1959
Art. 590. (Art. 134 dei Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO E VEICOLI PUBBLICI E' assolutamente vietato al passeggeri discesi dai mezzi di pubblico trasporto di effettuare l'attraversamento della carreggiata stradale passando anteriormente al veicolo fermo a meno che non esistano gli appositi passaggi pedonali.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 589 Art. 591 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.