D.P.R. 420/1959
Art. 589 — Art. 134 del Testo Unico
Art. 589. (Art. 134 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO Per l'attraversamento della strada dove non esistono segnalazioni luminose o manuali avvenga esso, o no, entro gli appositi passaggi pedonali, i pedoni sono tenuti a scegliere il momento propizio in rapporto alle condizioni della circolazione, effettuando l'attraversamento riunendosi possibilmente in gruppi di piu' persone e comunque sempre senza indugi o indecisioni nel modo piu' sollecito possibile. In ogni caso i pedoni, accingendosi all'attraversamento, sono tenuti ad assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non crei pericoli per loro e per la circolazione.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.