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D.P.R. 420/1959

Art. 589 — Art. 134 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/589parte di D.P.R. 420/1959
Art. 589. (Art. 134 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO Per l'attraversamento della strada dove non esistono segnalazioni luminose o manuali avvenga esso, o no, entro gli appositi passaggi pedonali, i pedoni sono tenuti a scegliere il momento propizio in rapporto alle condizioni della circolazione, effettuando l'attraversamento riunendosi possibilmente in gruppi di piu' persone e comunque sempre senza indugi o indecisioni nel modo piu' sollecito possibile. In ogni caso i pedoni, accingendosi all'attraversamento, sono tenuti ad assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non crei pericoli per loro e per la circolazione.

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