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D.P.R. 420/1959

Art. 592 — Art. 134 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/592parte di D.P.R. 420/1959
Art. 592. (Art. 134 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO FUORI PASSAGGIO Qualora gli attraversamenti pedonali non esistano o si trovino a distanze superiori al 100 metri i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare all'asse della strada.

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