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D.P.R. 420/1959

Art. 476 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/476parte di D.P.R. 420/1959
Art. 476. (Art. 81 del Testo Unico) MINORATI DELLA VISTA Possono conseguire, quali minorati, la patente di guida ad uso privato per motoveicoli o autoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture: 1) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite una acutezza visiva non inferiore a 10,/10, raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purche' tollerate; 2) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore ad 1/10 non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a 10/10 raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purche' tollerate; 3) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto dal primo comma dell'art. 472 per il conseguimento della normale patente di guida, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi, con un minimo di 1/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purche' tollerata e purche' la differenza di correzione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie.

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