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D.P.R. 420/1959

Art. 477 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/477parte di D.P.R. 420/1959
Art. 477. (Art. 81 del Testo Unico) MINORATI DELL'UDITO Coloro che non posseggono i requisiti riditivi di cui all'articolo 473 possono conseguire, quali minorati, la patente di guida per motoveicoli e autoveicoli delle categorie A e B ad uso privato, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette e alla autovetture, muniti su ambo i lati di specchi retrovisivi.

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