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D.P.R. 420/1959

Art. 475 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/475parte di D.P.R. 420/1959
Art. 475. (Art. 81 del Testo Unico) MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI Per conseguire la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, occorre possedere i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoveicoli e autoveicoli delle categorie A e B.

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