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D.P.R. 645/1958

Art. 33 — Ufficio competente per l'accertamento Competente per l'accertamento e' l'ufficio distrettuale delle imposte d…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/33parte di D.P.R. 645/1958
Art. 33. Ufficio competente per l'accertamento Competente per l'accertamento e' l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. Per le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati e' competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trovano gli immobili. Il contribuente soggetto ad alcuna delle imposte indicate dal comma precedente deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'ufficio competente il proprio domicilio fiscale e le successive variazioni.

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