D.P.R. 645/1958
Art. 32 — Termine per l'accertamento Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente…
Art. 32. Termine per l'accertamento Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. All'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
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