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D.P.R. 645/1958

Art. 34 — Adesione del contribuente all'accertamento L'imponibile puo' essere definito con l'adesione del contribuente,…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/34parte di D.P.R. 645/1958
Art. 34. Adesione del contribuente all'accertamento L'imponibile puo' essere definito con l'adesione del contribuente, mediante redazione di apposito atto scritto del quale il contribuente ha diritto di avere copia. Tale atto, a pena di nullita', deve essere datato e sottoscritto dal rappresentante dell'ufficio e dal contribuente o da chi lo rappresenta e deve indicare le fonti produttive e gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'imponibile, con espresso riferimento alla dichiarazione del contribuente, se presentata. La declaratoria della nullita', prevista dal primo comma, senza pregiudizio dell'iscrizione a ruolo dell'imponibile concordato, deve essere richiesta dal contribuente o dall'ufficio - rispettivamente entro sessanta giorni dalla data dell'atto ed entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo - mediante ricorso alla commissione tributaria di primo grado. L'ufficio deve provvedere al nuovo accertamento entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullita' e' divenuta definitiva. Quando l'imponibile e' stato definito con l'adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro l'accertamento salvo il disposto del comma precedente; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.

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