D.P.R. 645/1958
Art. 139 — Aliquote dell'imposta L'imposta e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva secondo la tabel…
Art. 139. Aliquote dell'imposta L'imposta e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva secondo la tabella allegata. L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza fra il reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo precedente e la somma di lire 540.000.
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