D.P.R. 645/1958
Art. 138 — Quote esenti Dal reddito complessivo netto, determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una …
Art. 138. Quote esenti Dal reddito complessivo netto, determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000, nonche' una quota di lire 50.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta. Sono considerati a carico: a) la moglie non legalmente separata; b) i figli minori non emancipati, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, nonche', in quanto conviventi, i figli naturali non riconosciuti, i figliastri e i trovatelli. La detrazione compete anche per i maggiori di eta' o emancipati qualora siano permanentemente inabili al lavoro ovvero siano tuttora dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito e di eta' non superiore a 25 anni; c) i genitori ed i suoceri ultrasessantenni nonche' la madre e la suocera vedova, in quanto conviventi con il contribuente; d) i parenti e gli affini del contribuente che abbiano diritto agli alimenti e lo esercitino effettivamente. La detrazione per carichi di famiglia non compete se si tratta di persone in grado di mantenersi con redditi propri dei quali il contribuente non abbia l'usufrutto senza obbligo di rendiconto. Il coniuge separato puo' portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo della quota di lire 50.000 per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualita' a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risulti fissata per sentenza o per atto certo. Tale annualita' sara' valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge.
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