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D.P.R. 645/1958

Art. 140 — Determinazione dell'aliquota in rapporto a particolari categorie di redditi I redditi percepiti in dipendenza…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/140parte di D.P.R. 645/1958
Art. 140. Determinazione dell'aliquota in rapporto a particolari categorie di redditi I redditi percepiti in dipendenza della liquidazione di un'azienda e i redditi inerenti alla realizzazione dello avviamento in caso di cessione dell'azienda si sommano agli altri redditi del contribuente, ai fini della determinazione dell'aliquota, nell'importo risultante dalla divisione del loro ammontare per il numero degli anni rispettivamente trascorsi dall'inizio della gestione aziendale o dalla precedente cessione dell'azienda. Il numero di anni indicato al comma precedente non puo' in alcuni caso superare i cinquanta e si considera pari a cinque qualora non sia accertabile. L'aliquota determinata ai sensi dei commi precedenti si applica al reddito complessivo imponibile, tenuto conto dell'intero importo dei redditi contemplati da quest'articolo. Per le indennita' di licenziamento, di anzianita', di previdenza e per ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro la imposta complementare e' liquidata separatamente dagli altri redditi del contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente della indennita' globale percepita divisa, per il numero degli anni di servizio prestato.

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