D.P.R. 303/1956
Art. 9 — Ricambio dell'aria L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata
Art. 9. Ricambio dell'aria L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata. Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 6) la modifica dell'art. 9.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 9.
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