D.P.R. 303/1956
Art. 8 — Locali sotterranei E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei
Art. 8. Locali sotterranei E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aereazione alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidita'. L'Ispettorato del lavoro, d'intesa, con l'ufficiale sanitario, puo' consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreche' siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro la umidita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 8.
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