D.P.R. 303/1956
Art. 10 — Illuminazione naturale e artificiale A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavoraz…
Art. 10. Illuminazione naturale e artificiale A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta. Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando e' possibile, a luce naturale. L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensita', qualita' e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro. Per quanto riguarda, l'intensita', ove esigenze tecniche non ostino, devono essere assicurati i valori minimi seguenti: per ambienti destinati a deposito di materiali grossi. . . 10 lux per i passaggi, corridoi e scale . . . . . . . . . . . . . 20 lux per lavori grossolani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 lux per lavori di media finezza . . . . . . . . . . . . . . . 100 lux per lavori fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 lux per lavori finissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 lux Per i lavori di media finezza, fini e finissimi, i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei posti di lavoro. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 8) la modifica dell'art. 10.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 10.
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