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D.P.R. 303/1956

Art. 11 — Temperatura La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta, entro i limiti convenienti alla…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/11parte di D.P.R. 303/1956
Art. 11. Temperatura La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta, entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori. Quando non sia conveniente modificare la temperatura, di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa, il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.

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