D.P.R. 547/1955
Art. 391 — I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L
Art. 391. I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonche' per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonche' per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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