D.P.R. 547/1955
Art. 392 — I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L
Art. 392. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed c), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a) b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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