D.P.R. 547/1955
Art. 390 — I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensi…
Art. 390. I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonche' gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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