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D.P.R. 547/1955

Art. 37 — I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti a…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/37parte di D.P.R. 547/1955
Art. 37. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovra' essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni. Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta, dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto Presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

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