D.P.R. 547/1955
Art. 38 — Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei: a) gli edifici e gli impianti relati…
Art. 38. Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei: a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36; b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.