D.P.R. 547/1955
Art. 36 — Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti…
Art. 36. Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumita' dei lavoratori; Sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma e' fatta con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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