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D.P.R. 547/1955

Art. 343 — Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le i…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/343parte di D.P.R. 547/1955
Art. 343. Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica. Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove e utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, puo' costituire pericolo.

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