D.P.R. 547/1955
Art. 344 — E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione e' su…
Art. 344. E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione e' superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua. Puo' derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purche': a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumita' dei lavoratori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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