Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 342
D.P.R. 547/1955

Art. 342 — E' vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche, ove esistano elementi dell'impianto, mat…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/342parte di D.P.R. 547/1955
Art. 342. E' vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche, ove esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti allo esercizio dell'impianto stesso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 341 Art. 343 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.