D.P.R. 547/1955
Art. 342 — E' vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche, ove esistano elementi dell'impianto, mat…
Art. 342. E' vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche, ove esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti allo esercizio dell'impianto stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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