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D.P.R. 547/1955

Art. 341 — Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria i…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/341parte di D.P.R. 547/1955
Art. 341. Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.

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