D.P.R. 547/1955
Art. 303 — I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacita' e tipo delle bat…
Art. 303. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacita' e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono: a) essere ben ventilati; b) non contenere macchine di alcun genere ne' apparecchi elettrici o termici; c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332; d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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