D.P.R. 547/1955
Art. 304 — E' vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza
Art. 304. E' vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza. E' tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche. Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta. Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno, purche' i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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