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D.P.R. 547/1955

Art. 302 — Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono essere: a) dispost…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/302parte di D.P.R. 547/1955
Art. 302. Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono essere: a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore il contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale limite; b) contornate da una pedana isolante, se fisse.

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