D.P.R. 547/1955
Art. 302 — Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono essere: a) dispost…
Art. 302. Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono essere: a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore il contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale limite; b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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