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D.P.R. 547/1955

Art. 268 — Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione dei …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/268parte di D.P.R. 547/1955
Art. 268. Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione dei sistema e' uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico e' ritenuto ad alta tensione.

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