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D.P.R. 547/1955

Art. 267 — Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti i…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/267parte di D.P.R. 547/1955
Art. 267. Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita' che si verifichino nel loro esercizio.

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