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D.P.R. 547/1955

Art. 269 — Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensita' e del tip…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/269parte di D.P.R. 547/1955
Art. 269. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

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