D.P.R. 795/1948
Art. 30 — Il richiedente, prima che l'ufficio abbia provveduto alla concessione del brevetto, ha facolta' di correggere…
Art. 30. Il richiedente, prima che l'ufficio abbia provveduto alla concessione del brevetto, ha facolta' di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille sottoscritte. La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata. L'ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalita' cautelari. In ogni caso, per la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art. 33.
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