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D.P.R. 795/1948

Art. 29 — Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'ufficio abbia provv…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/29parte di D.P.R. 795/1948
Art. 29. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

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