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D.P.R. 795/1948

Art. 31 — Art. 5, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/31parte di D.P.R. 795/1948
Art. 31. (Art. 5, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

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