D.P.C.M. 716/1994
Art. 21 — Norma di rinvio
Art. 21. Norma di rinvio 1. Gli accordi di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto. 2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilita' ai sensi del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente regolamento sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilita'. Nota all'art. 21: - Per il riferimento all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della gia' citata legge n. 537/1993, vedi nota all'art. 1.
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Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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