D.P.C.M. 716/1994
Art. 20 — Norma transitoria
Art. 20. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini di cui agli articoli 2 e 3 sono cosi' differiti: quello del 31 dicembre dell'anno precedente, al 28 febbraio 1995; quello del 15 gennaio al 15 marzo 1995. Il termine di cui all'art. 5 e' differito al 30 aprile 1995. 2. Per consentire la mobilita' del personale nelle more dell'emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' applicabile sino al 28 febbraio 1995. 3. L'accorpamento dei profili professionali per aree omogenee di funzioni, ai fini delle comunicazioni richieste dal presente regolamento nonche' dal decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' effettuato secondo l'allegato prospetto C sino alla disciplina della materia nei contratti collettivi di lavoro. Nota all'art. 20: - Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della gia' citata legge n. 537/1993, vedi nota all'art. 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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